Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza n. 27128/2013
Ai sensi del D. Leg. 165/2011 devesi considerare nullo il licenziamento comminato al Dirigente Medico con provvedimento del Direttore Generale di recesso dal rapporto di lavoro sebbene la decisione doveva è stata assunta dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (nella specie un dirigente medico non riprendere servizio al termine di un periodo di aspettativa concessa per lo svolgimento di un incarico a tempo determinato presso altra struttura).
Secondo la Suprema Corte nel caso in cui l’Amministrazione fa valere ragioni intrinseche di responsabilità disciplinare e non di responsabilità dirigenziale deve trovare applicazione la disciplina generale prevista dall’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55 (all’epoca vigente), e non anche quella di cui all’art. 21, dello stesso provvedimento legislativo.