La legge dispone che il lavoratore dipendente abbia diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione figurativa per assistere il coniuge, la parte di unione civile, il convivente
di fatto, oppure il parente/affine entro il 2° grado, affetto da disabilità in situazione di gravità che non sia
ricoverato a tempo pieno.
Inoltre, i lavoratori portatori di handicap grave, hanno diritto a 2 ore di permesso giornaliero retribuito
oppure, in alternativa a 3 giorni di permesso mensile retribuiti. La frazionabilità della fruizione in modalità
oraria delle tre giornate previste e per necessità di assistenza del familiare disabile è stata accordata
dall’INPS con i messaggi 15995 del 18/06/2007 e 16866 del 28/06/2007.
L’algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato
su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente:
(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
Quindi nel caso di orario di 38 ore settimanali su 5 giorni la formula è (36/5)*3= 22,8 ovvero 22 ore e 48
minuti.
L’Inps, nel disciplinare la modalità di fruizione oraria dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 non ha
espresso un divieto di frazionabilità al di sotto dell’unità minima dell’ora, prevedendo invece un monte ore
massimo fruibile su base giornaliera o mensile. Per tale ragione se accordato il diritto alla fruizione in
modalità oraria il lavoratore potrà eventualmente frazionarne la fruizione se necessario.
Per le ore/giorni di permesso al lavoratore compete la normale retribuzione oraria / giornaliera con diritto
alla copertura di contribuzione figurativa.
*Fonte: SOLE 24ORE – NORME E TRIBUTI PLUS 6 settembre 2024