Una nota sulle corrette indicazioni di appropriatezza dell’esame PET-TC inviate da Bruno Accarino, Vicepresidente SIRM e Responsabile Segreteria Nazionale SNR settore privato, al Direttore del sito web www.mediciercolano.it nell’ambito di un dibattito sull’uso inappropriato della PET.
“Egr Direttore,
intervengo nel dibattito cercando di apportare chiarezza alla discussione e per questo corre l’obbligo di precisare alcuni punti.
La PET/TC identifica una macchina e non una prestazione, in quanto le prestazioni che è possibile erogare con la specifica apparecchiatura sono 2: PET per la parte di attinente alla medicina nucleare e TC per la parte attinente alla radiodiagnostica.
Si tratta di una macchina ibrida che serve ad eseguire prestazioni contestuali ed integrate di diverse discipline (medicina nucleare e radiodiagnostica) che pertanto coinvolgono e richiedono competenze specialistiche diverse, relative alle 2 branche di riferimento, come ben regolamentato nella nostra Regione fin dal 2006 con la DGRC 491/06.
Fatta questo primo doveroso chiarimento, va quindi precisato ancora che prestazioni PET (anche se in questo caso integrate con TC) sono prescrivibili con onere a carico del SSN, ovvero rientrano nei LEA in specifici casi indicati oggi dalle note 189-191 del DM 18/03/2017 che andrà a sostituire quelle del DM 150/96 come integrate dal cosiddetto Decreto Lorezin del 2015, che viene così abrogato.
In ogni caso restano sempre indagini di secondo livello e perciò mirate, prescrivibili solo dopo altre indagini che non siano state risolutive ai fini della diagnosi (laboratorio, TC, RM o altro), che vanno effettuate quindi sempre PRIMA e NON DOPO la PET o PET/TC: questo anche perché, se non c’è nulla da cercare è ovvio che l’esame non deve essere effettuato perché inutile, ma soprattutto dannoso (sempre erogazione di radiazioni è).
Quindi vanno impiegate in casi molto selezionati e non randomizzati.
Di qui discende la necessità del Legislatore Campano di regolamentarne l’accesso per evitare comportamenti opportunistici, soprattutto senza reali benefici per i pazienti e con grave dispendio e spreco di pubblico denaro, oggi merce molto rara e perciò preziosa.
Una ultima nota va fatta a proposito della contestuale TC in co-registrazione di PET: non è oggi immaginabile con le attuali TC multislice che sono inserite moderne macchine ibride TC/PET, erogare una dose di radiazioni al paziente senza fare diagnosi: da qui la necessità della doppia refertazione oltre che doppia responsabilità professionale e medico-legale.
Per quanto attiene invece il presunto obbligo di detenzione di codice di esenzione per patologia oncologica (048), va precisato che la norma attuale non lo prevede, anche se, per quanto fin qui esposto, è da ritenersi preferibile; tuttavia giova ricordare ancora una volta, che queste sono sempre indagini di seconda istanza o livello, per cui è ovvio che la diagnosi certa e/o presunta di lesione è già stata posta con altre indagini (Ecografia, TC, RM o altro) ed alle quali ci si riferisce nel richiedere una PET/TC ed è logico che tali indagini non vadano assolutamente ripetute nell’immediatezza dell’esame con macchina ibrida.
Infine è auspicabile che venga data sempre dal Prescrittore una indicazione diagnostica quanto meno generica possibile o meglio quanto più precisa possibile, nella richiesta: non basta indicare per es. K polmone, ma è opportuno, se non obbligatorio indicare se è in stadiazione, in follow-up se ha effettuato esami precedenti dubbi, o quant’altro.
Solo così si avrà una vera corretta indicazione di appropriatezza al di là delle mere note burocratiche.
Grato per lo spazio che riterrà di concedere a questa mia, La saluto cordialmente
dott. Bruno Accarino
Vicepresidente SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica)
Responsabile Segreteria Nazionale SNR settore privato “