Frequentemente riceviamo richieste sulla possibilità di fruire della riserva di 4 ore settimanali prevista dall’attuale CCNL per l’effettuazione di corsi FAD di aggiornamento on line. Nonostante alcune Amministrazioni siano reticenti è un diritto del lavoratore poterne fruire.
A tal proposito riportiamo la nota riportata sul sito dell’ARAN:
E’ possibile fruire della riserva di 4 ore settimanali per l’effettuazione di corsi di aggiornamento professionale on line anche in forma cumulata?
La riserva di quattro ore di aggiornamento ivi prevista al comma 4 dell’art. 14 del CCNL del 3.11.2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria, può essere “…anche per particolari necessità di servizio,…..cumulata in ragione di anno” e può essere “utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall’art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL del 5 dicembre 1996 al medesimo titolo.”
Lo stesso comma 4 prevede altresì con molta chiarezza che “Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro.”. Ne consegue, che per poter partecipare al corso, anche on line, e quindi non svolgere l’attività assistenziale si dovrà preventivamente chiedere l’autorizzazione all’amministrazione con la presentazione di adeguata certificazione che attesti la inerenza del corso all’area e alla disciplina di appartenenza, lo svolgimento non differibile e quindi necessariamente coincidente con l’orario di lavoro nonchè la durata.
A conferma di quanto sopra, si veda anche l’art. 33, comma 1, del CCNL del 5.12. 1996 il quale prevede che “La formazione e l’aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario.” e il comma 6 del medesimo articolo il quale dispone che “L’aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso alle ore previste dall’art. 17,18 ed ai permessi di cui all’art. 23 del CCNL 5.12.1996 senza oneri per l’azienda o ente”.
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