Il 22 febbraio è stata depositata la sentenza n. 29 R.G.N. 10952/2017 del 21 dicembre 2017 con la quale le sezioni unite della Cassazione si sono pronunciate in merito a un caso sollevato dalla IV sezione penale della Corte al fine di chiarire alcuni aspetti controversi relativi al quadro giuridico sulla responsabilità professionale sanitaria scaturito dalla legge Gelli n. 24/2017 e in particolare su come applicare le nuove norme sulla colpa medica.
Le conclusioni sulla colpa (leggi l’articolo completo su QS) indicherebbero che il Medico possa rispondere anche per colpa “lieve” e non solo per colpa grave o dolo.
Il documento tuttavia è abbastanza complesso e articolato e, come spesso accade in ambito giuridico, dovremo attendere i commenti e interpretazioni dei Giuristi in merito.
Non sarà inutile ricordare che per i Medici dipendenti del SSN la rivalsa delle aziende per responsabilità da colpa lieve non esiste dal 2005 in virtù dell’art. 21 del CCNL 2002-2005:
“Articolo 21
Copertura assicurativa
1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL dell’ 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.”
Motivo per il quale le assicurazioni per i dipendenti pubblici offerte da SNR e SIRM a oggi rimangono le migliori per i Medici dipendenti di Area Radiologica, in quanto tengono conto di tutte le specificità radiologiche che le assicurazioni “generaliste” spesso neanche conoscono. Come sempre SNR cerca di operare al meglio per i propri iscritti e per tutti i Medici Radiologi.