Deve essere condannato per condotta antisindacale il datore di lavoro che introduce un divieto assoluto di effettuare comunicazioni di natura sindacale utilizzando la mail aziendale, dovendosi ritenere che i lavoratori abbiano diritto a svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale. Inutile il ricorso proposto dai legali dell’azienda: definitiva, di conseguenza, la condanna, già pronunciata in Appello, della società per condotta antisindacale.
Cassazione civile, sezione Lavoro, Ordinanza 16746 del 21.06.2019