Nota di servizio del 17 marzo 2020
Oggetto: criteri di valutazione ispettiva in tema di risonanza magnetica utilizzati dalla Sezione di supporto tecnico al ssn in materia di radiazioni dell’inail (rif. Art. 7.2 DPR 543794e smi) – emergenza covid19
Prendendo atto delle difficoltà drammatiche che si stanno succedendo sul territorio nazionale per il contenimento della pandemia che ha colpito massivamente, per ora soprattutto il nord, ma comunque anche il resto delle regioni del centro e del sud Italia, ed in relazione agli adempimenti periodici correlati con le verifiche di sicurezza e qualità rientranti negli standard di sicurezza in risonanza magnetica secondo quanto disposto dal D.M. 10.08.2018, anche venendo incontro alle numerose sollecitazioni pervenute, si rappresenta quanto segue. In particolare, fermo restando le autonomie regionali, e quindi in particolare la possibilità per gli organi di vigilanza locali di emanare proprie indicazioni, ed impartire proprie istruzioni, per le Strutture sanitarie di rispettiva competenza territoriale, questa Sezione tecnico scientifica dell’Inail, deputata alle verifiche ispettive di cui all’art. 7.2 del DPR 542/94 e s.m.i., ritiene che sia ragionevole – eccezionalmente – e per il solo fine correlato agli esiti delle proprie istruttorie ed indagini ispettive, nonché in generale delle valutazioni di propria competenza, considerare una tolleranza massima di 60 giorni (se necessario rivalutabili fino ad un massimo complessivo di 90 gg) per tutte e sole quelle verifiche periodiche di sicurezza e qualità che siano scadute nel mese di febbraio, o che vadano a scadere nei mesi di marzo ed aprile, e che le Strutture sanitarie coinvolte si trovino nell’oggettiva ed effettiva impossibilità di effettuare per causa di forza maggiore legate all’emergenza covid19, ovvero per limitazioni imposte dalle azioni governative, o per la sussistenza di difficoltà oggettive che richiedano maggiore attenzione operativa ad altre priorità, il cui soddisfacimento interferisca direttamente o indirettamente con quelle oggetto della presente nota. Quanto sopra, da un lato comunque non può certo modificare quanto univocamente sancito dai dispositivi di legge vigenti, e dall’altro non esonera i responsabili della sicurezza di un sito di risonanza magnetica ad adoperarsi con il massimo scrupolo per cercare comunque di garantire pedissequamente il rispetto degli standard di sicurezza cogenti, e quindi delle scadenze dei controlli e delle verifiche di sicurezza e qualità già dagli stessi fissate in ossequio alle periodicità previste dal DM 10.08.2018. In conseguenza di ciò, il criterio codificato nella presente deve essere inteso esclusivamente quale indicazione di disponibilità da parte di questa Sezione a trattare con una certa flessibilità le eventuali istruttorie ispettive – anche “documentali” – di propria specifica competenza , attualmente in fieri o di prossima attivazione, nonché i contenuti di quelle sollecitazioni che in tal senso sta ricevendo e continuerà a ricevere dal territorio, e andrà comunque responsabilmente calato, ad opera del Medico Radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell’efficacia diagnostica, e dell’Esperto Responsabile della sicurezza, nel contesto operativo di cui trattasi , anche tenendo conto – oltreché di quanto in precedenza richiamato – anche di eventuali ulteriori e disposizioni di rango superiore.
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