Sentenza Cassazione garantisce la copertura INAIL anche agli specializzandi
Una recente sentenza della Corte di cassazione (sezione lavoro, 13 gennaio 2021, n. 443), riportata da Il Sole 24 Ore, chiarisce che i medici in formazione specialistica vanno assicurati per i rischi professionali, la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta. Le condizioni della garanzia INAIL devono dunque essere estese agli specializzandi, esattamente come a tutto il personale ospedaliero.
La Corte di cassazione fa leva sulla doppia natura della prestazione degli specializzandi che, da un lato, sono degli studenti universitari in formazione specialistica, ma, dall’altro, sono anche personale medico che presta assistenza effettiva ai pazienti presso la struttura sanitaria cui sono assegnati. Proprio da tale doppia natura deriva che gli specializzandi sono garantiti da due diversi sistemi assicurativi, contemporanei e complementari.
L’università, che stipula il contratto di formazione, è tenuta a erogare i contributi previdenziali all’Inps per invalidità e vecchiaia. L’azienda sanitaria, invece, è il soggetto tenuto all’obbligo Inail, in quanto trattasi del soggetto responsabile del luogo in cui lo specializzando espleta la propria attività.
La Corte di cassazione ha anche precisato il perché l’assicurazione da stipulare per gli specializzandi sia quella pubblica, non potendosi fare validamente ricorso alla stipula di assicurazioni private. Sebbene infatti l’art. 38 della Costituzione lasci libertà nella scelta delle formule assicurative, la scelta deve garantire pienamente e senza squilibri tutti i lavoratori di una azienda sanitaria. Inclusi gli specializzandi occupati per la soddisfazione di un interesse pubblico.