Il comma 4 dell’articolo 162 del d.lgs. 101/2020 esplicita ulteriormente che “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti infisica medica eper i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”. La lettera del Ministero