ASAN 118 A – Retribuzione di posizione
Quale decorrenza si deve considerare per l’applicazione della clausola di garanzia secondo il vigente CCNL Area Sanità 2019-2021?
Il riferimento contenuto nell’articolo 71, comma 5 rappresenta un mero refuso. Si conferma che i nuovi valori minimi di retribuzione di posizione complessiva di cui all’articolo 71, comma 2 (Clausola di garanzia) decorrono dal 31.12.2021 e a valere dall’anno successivo in coerenza con la rideterminazione dei valori di retribuzione di posizione fissa. Il riferimento ivi indicato deve quindi intendersi all’art. 69, comma 3.
ASAN 117 C – Affidamento e revoca degli incarichi di struttura complessa
Può un dirigente con più di 5 anni di anzianità rifiutarsi di sottoscrivere un contratto individuale di incarico diverso dall’incarico professionale di base?
Con il nuovo CCNL 23.1.2024 all’art. 22, comma 2 si ribadisce che a tutti i dirigenti deve essere conferito un incarico dirigenziale e che, previa valutazione positiva avviata nei termini ivi indicati, per i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità deve essere conferito senza attivazione delle procedura selettiva l’incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo di verifica e di controllo oppure, a seguito dell’attivazione della procedura selettiva con le modalità indicate dall’art. 23, comma 9.
Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta sempre la sottoscrizione di un contratto individuale d’incarico (rif. art. 23, comma 12 del CCNL 23.1.2024) e la mancata sottoscrizione da parte dell’incaricato comporta il non conferimento dell’incarico con la conseguente mancata erogazione del relativo trattamento economico corrispondente agli incarichi (costituito dalla retribuzione di posizione complessiva nelle sue componenti fissa e variabile) e la non applicazione della clausola di garanzia.
Pertanto, qualora il dirigente sanitario si rifiuti di sottoscrivere il contratto individuale d’incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo di verifica e di controllo – o, pur avendo partecipato alla selezione ed essendo stato selezionato, di un incarico di maggior valore – l’Azienda, dopo aver applicato il suddetto comma 12, potrà ai sensi del comma 8 dello stesso art. 23, previa valutazione positiva di fine incarico, rinnovare l’incarico precedente che si presume essere un incarico professionale iniziale o, ai sensi del comma 7 dell’art. 23, per sopraggiunte diverse esigenze organizzative, un diverso incarico professionale, sempre iniziale.
Nell’eventualità che il dirigente non voglia sottoscrivere neanche il contratto relativo all’ incarico professionale iniziale, stante l’obbligo di conferimento di un incarico, conferirà tale ultimo incarico con propria deliberazione unilaterale motivata dal rifiuto alla sottoscrizione. Resta inteso che qualora il dirigente si rifiutasse anche di espletare l’incarico così conferitogli, tale inadempimento oltre ad essere tenuto in considerazione ai fine della valutazione annuale e di fine incarico potrà essere oggetto di un procedimento disciplinare in relazione alla gravità del comportamento tenuto.