All’inizio della nostra carriera di Medici laureati ed abilitati all’esercizio della professione siamo stati automaticamente ed obbligatoriamente iscritti sia all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e sia alla fondazione E.N.P.A.M. Non posso negare le difficoltà incontrate in principio, almeno a titolo personale, nel comprendere esattamente in cosa consistesse l’ENPAM, quale fosse il suo significato ed il suo valore e soprattutto quali fossero i miei obblighi nei confronti dell’Ente. In realtà esistono molti mezzi, alla portata di tutti, per comprendere e approfondire tutti gli aspetti della Fondazione.
Lo scopo di questo documento è di spiegare in modo riassuntivo la posizione del medico specializzando nei confronti dell’Ente, ed i suoi obblighi e diritti a riguardo. Mi rendo conto che tale trattazione può sembrare a tratti semplicistica, ma cercherò di sottolineare gli aspetti più importanti per il Medico Specializzando, anche indicando i canali per eventuali approfondimenti e ricerche. Breve storia dell’E.N.P.A.M. La fondazione E.N.P.A.M. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici) è fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato; ha lo scopo di attuare la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari e superstiti. L’Ente fu originariamente costituito con Regio Decreto 11 luglio 1937 n. 1484 come Cassa di Assistenza del Sindacato Nazionale Fascista Medici. Con D.P.R. 27 ottobre 1950 – in esecuzione del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, recante disposizioni in tema di ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse –, la Cassa fu trasformata in Ente di diritto pubblico, assumendo la denominazione di E.N.P.A.M. – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici.
Dal citato D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, trae presupposto giuridico l’attività previdenziale ed assistenziale gestita dal Fondo Generale di Previdenza dell’ENPAM. In particolare la disposizione di cui all’art. 21 sancisce: a) l’obbligo di iscrizione all’Ente per tutti gli iscritti agli albi provinciali dei medici; b) l’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali; c) il riconoscimento del potere di determinazione e di imposizione dei contributi, in capo ai Consigli Nazionali dell’ENPAM e della Federazione Nazionale degli Ordine dei medici Chirurghi ed Odontoiatri. A decorrere dal 1° gennaio 1958 l’attività dell’Ente – originariamente concepita come attività assistenziale – fu partitamente riconfigurata come attività di previdenza e di assistenza da un nuovo Statuto, approvato con D.P.R. 2 settembre 1958 n. 931 e successivamente modificato con D.P.R. 9 gennaio 1971 n. 142. Con legge 20/3/75 n. 70, l’ENPAM fu inquadrato tra gli Enti gestori di “forme obbligatorie di previdenza e di assistenza” ed indi riconosciuto di “notevole rilievo” con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975.
Privatizzazione – Il piano di privatizzazione degli Enti Previdenziali esistenti all’entrata in vigore della L. n. 537/93, e che non fruivano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, maturò un’ulteriore fase di sviluppo con l’emanazione del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, il quale ammise sedici enti (l’ENPAM fra questi) ad optare per la privatizzazione della loro organizzazione, mediante trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato. [..elenco dei 16 enti…] • rimane l’obbligatorietà dell’iscrizione previdenziale (art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 509/94), • rimane l’obbligatorietà della contribuzione previdenziale (art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 509/94), • l’Ente ha autonomia gestionale, organizzativa e contabile, pur sempre – però – nei limiti ed “in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta” (art.2, co. 1, D.Lgs. n. 509/94), • l’Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, che in taluni casi si esercita di concerto col Ministero del Tesoro, • l’Ente è soggetto ai controlli della Corte dei Conti (art. 3, co. 5, D.Lgs. n. 509/94), • l’Ente è obbligato a costituire una riserva legale preordinata ad assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni (art. 1, co. 4, lett. c), D.Lgs. n. 509/94), ed a garantire l’equilibrio di bilancio; tale “stabilità” di gestione è da assicurare per un arco temporale non inferiore a 15 anni (art. 3, co. 12, L. n. 335/95). L’approvazione del primo Statuto della Fondazione ENPAM ha peraltro registrato un contenzioso attinente la composizione ed i poteri degli organi gestionali della Fondazione.
Terminata la fase giudiziaria della vicenda, il Consiglio Nazionale dell’ENPAM ha deliberato un nuovo testo dello Statuto, approvato dai ministeri vigilanti e definitivamente formalizzato con atto notarile dell’aprile 2000. È stato indi possibile procedere alle elezioni per la costituzione degli organi statutari in carica per il periodo 2000-2005. I Fondi di Previdenza ENPAM sono tutti ad iscrizione obbligatoria ed automatica. In particolare: • sono iscritti obbligatoriamente al Fondo di Previdenza generale ENPAM tutti i medici e gli odontoiatri, come conseguenza necessaria ed automatica della loro iscrizione all’Albo Professionale, a prescindere dalla circostanza che vi sia esercizio effettivo della professione o iscrizione presso altri fondi di previdenza parimenti obbligatori [La struttura di tipo solidaristico dei sistemi previdenziali (in particolare) professionali giustifica l’onere della contribuzione a carico di tutti gli appartenenti all’Ordine anche in ragione del solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell’attività professionale connesso all’iscrizione nel relativo albo (Corte Cost., Ordinanze nn. 813 e 707 del 1988, citate in Sent. 17 marzo 1995 n. 88)] • sono iscritti obbligatoriamente ai Fondi Speciali di Previdenza ENPAM tutti i medici e gli odontoiatri che prestano la loro attività professionale in regime di convenzione con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati, e già subentrati agli Enti mutualistici soppressi con la legge 30 dicembre 1978 n. 833. Anche l’iscrizione ai Fondi Speciali ENPAM è automatica, conseguendo essa necessariamente alla stipula delle convenzioni. Ogni residua perplessità circa l’obbligatorietà dell’iscrizione ai Fondi gestiti dall’ENPAM è stata definitivamente fugata proprio dalle norme del decreto legislativo di privatizzazione, avendo esse stabilito – per la generalità degli Enti Previdenziali Privatizzati – che gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione (art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 509/94). OBBLIGHI CONTRIBUTIVI : QUOTA A E QUOTA B QUOTA A E QUOTA B, di cosa si tratta? Il Fondo è costituito da due gestioni separate, appresso definite “Quota A” e “Quota B”. Le entrate della “Quota A” (Contributo al Fondo Generale) sono costituite: a) dai contributi obbligatori versati dagli iscritti […]; b) dai proventi relativi alle marche E.N.P.A.M.; c) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto di allineamento […]; d) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, […]; e) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione; f) da donazioni. Le entrate della “Quota B” (Contributo al Fondo della Libera Professione) sono costituite: a) dai contributi obbligatori versati dagli iscritti […]; b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali […]; c) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione; d) da donazioni. Come pagare ed a quanto ammonta la QUOTA A? Per quanto riguarda la quota A, la Fondazione ha affidato l’incarico della riscossione dei tributi ad una Concessionaria (ESATRI S.p.A.– Viale dell’Innovazione, 7 – 20126 Milano – Fax 02 64166622 – Telefono 199 104343). L’ENPAM, tramite l’ESATRI, viene incontro al Medico offrendo la possibilità di pagare tutta la somma in un’unica soluzione, oppure di dilazionare il pagamento in più rate, e si prende cura di inviare al domicilio di ciascun Iscritto sia il bollettino postale pre-stampato per la prima soluzione, che quelli per la seconda. Data la natura obbligatoria, i contributi versati al Fondo di Previdenza Generale sono interamente deducibili dall’imponibile fiscale. Il contributo obbligatorio annuo posto a carico di ciascun iscritto al Fondo, ai sensi dell’art.21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con Legge 17 aprile 1956, n. 561, dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell’art. 4, dello Statuto dell’E.N.P.A.M. approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 24 novembre 1995, è pari al 12,5% fino a € 44.810,18 più l’1 % sul reddito che superi tale limite.
Tale cifra viene rivalutata ogni anno in relazione all’incremento percentuale fatto registrare nell’anno precedente dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica. Tale contributo è dovuto all’Ente a partire dal mese successivo all’iscrizione all’Albo professionale, fino al mese di compimento del 65° anno di età ed è determinato in base a fasce di età. In pratica, in qualità di Medici Specializzandi, con un reddito annuo netto pari alla borsa di € 11.489,30, è comunque dovuto da parte di ciascun iscritto un contributo nelle seguenti misure minime annuali: – fino a 30 anni: € 148,80 – da 30 a 35 anni: € 298,13 – da 35 a 40 anni: € 568.10 – da 40 a 65 anni: € 1057,55 L’importo del contributo di quota A ci viene comunicato includendo anche una quota mensile di € 3,43 per il finanziamento dell’indennizzo di maternità erogata alle libere professioniste ai sensi della L. 11/12/990, n. 379. Tale importo annualmente pari a € 41,11 è stato ridotto proprio nel 2003 dalla precedente cifra di € 52,68. Faccio l’esempio del mio caso specifico: sono iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di Udine dall’11 giugno 2001. Ho ricevuto nell’aprile del 2003 la comunicazione di pagamento della Quota A, quindi soltanto nel corso del terzo anno d’iscrizione all’Albo. Si verifica infatti una graduale copertura della riscossione da parte dell’ESATRI su territorio nazionale. Sono a conoscenza di alcuni colleghi che hanno ricevuto la documenazione molto presto, mentre altri come me, soltanto dopo due anni e mezzo. L’importo calcolato dal momento della mia iscrizione fino all’anno 2003 incluso, considerata la mia età inferiore ai 30 anni, è risultato di € 493,45. Potevo pagare tale importo in un’unica soluzione oppure in quattro rate da € 123,37 con scadenze ogni 2 mesi. Per ogni informazione dettagliata ci si può rivolgere ad ESATRI S.p.A al numero telefonico 199 191191. Come pagare ed a quanto ammonta la QUOTA B? Trattandosi la Quota B di un Contributo al Fondo della Libera Professione, fino a poco tempo fa il Medico Specializzando non era tenuto a versare alcun importo, in quanto assoggettato al divieto di praticare l’attività libero professionale esterne alla struttura assistenziale in cui si effettua la specializzazione, così come sancito dal comma 1 art. 5 del D.L. 8/8/91, n° 257.
Recentemente l’art.19 della Legge finanziaria 448/2001 ha modificato questo aspetto offrendo al medico in formazione specialistica la possibilità di essere impegnato a tempo determinato nelle guardie mediche, notturne, festive e turistiche. Ogni iscritto all’Albo riceve a domicilio la documentazione e la modulistica sia per il pagamento della Quota A, che per la riscossione del contributo previdenziale dovuto al Fondo della Libera Professione “Quota B” del Fondo Generale. Quest’ultima comprende in allegato il “Modello D” indispensabile per la dichiarazione annuale dei redditi professionali prodotti. Tale Modello D può essere trasmesso all’Ente sia a mezzo raccomandata semplice, sia per via telematica, attraverso il sito www.enpam.it . In seguito il calcolo del contributo proporzionale al reddito sarà effettuato a cura della Fondazione.
Nessun importo è dovuto qualora l’importo del reddito liberoprofessionale prodotto, al netto delle relative spese, risulti pari o inferiore a € 4554,80. QUOTA B e reddito dei Medici Specializzandi: Nel corso del 2003 si è scatenato un polverone tra gli specializzandi di tutta Italia riguardo alla Quota B all’atto della ricezione del modello D, per ragioni legate ad alcune novità introdotte per la riscossione dei contributi previdenziali. Tali novità, oltre a modificare il sistema di dichiarazione, comprendevano una tabella di tipologie di reddito assoggettabile a contribuzione, tra cui a sorpresa al comma 5: “redditi, anche se non soggetti a prelievo fiscale, derivanti dal conferimento di borse di studio […], retribuzioni per i medici in formazione presso le scuole di specializzazione, […].”. A titolo personale ricordo che in tale circostanza non sapevo come comportarmi. Certamente non credo che a nessuno abbia fatto piacere l’ipotesi di aggiungere altre spese (e non poche!) al già di per sé misero reddito dello specializzando. Molto rapidamente sono state eseguite ricerche, approfondimenti a riguardo, spedite lettere alla Fondazione nella speranza di fare luce sulla situazione in tempi brevi. Il presidente dell’Ente, Prof. Eolo Parodi, per fortuna, ha fornito rapidamente, ed a parer mio in modo esaustivo, i chiarimenti richiesti, rassicurando tutti i Medici Specializzandi, inviando due lettere indirizzate al Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri e ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, il 17 e 19 giugno 2003. In sintesi la prima lettera spiega in modo dettagliato la natura del cambiamento e come il Medico Specializzando debba comportarsi: “La Fondazione E.N.P.A.M., al fine di garantire alla categoria dei medici e degli odontoiatri una completa ed efficace tutela previdenziale, ritiene indispensabile che tutti i compensi percepiti per l’esercizio della professione (non soggetti, quindi, a prelievo contributivo per lo svolgimento di lavoro dipendente) siano coperti dal contributo previdenziale proporzionale dovuto alla “Quota B” del Fondo Generale.
Ti ricordo, a tale proposito, che il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 […] prevede la corresponsione ai professionisti in formazione specialistica di un trattamento economico onnicomprensivo per il quale è dovuto il versamento del relativo contributo previdenziale. Credo utile puntualizzare che i suddetti compensi sono esenti dal prelievo fiscale […]. Tale esenzione non preclude, tuttavia, l’assoggettamento a contribuzione previdenziale degli stessi. […] Ciò considerato, la Fondazione E.N.P.A.M. ha ritenuto opportuno inserire fra i compensi soggetti al contributo proporzionale dovuto alla “Quota B” del Fondo di previdenza generale anche gli emolumenti percepiti dai professionisti in formazione presso le scuole di specializzazione. Chiaramente il valore cogente di tale previsione diverrà effettivo soltanto a seguito della piena attivazione degli istituti previsti dal citato D.lgs. 368/1999, mentre, allo stato attuale, il versamento della contribuzione sui suddetti compensi deve ritenersi un’opportunità riservata agli iscritti che intendono migliorare la propria copertura previdenziale. Ritengo, inoltre, di dover precisare che il contributo “Quota B” è calcolato sui compensi professionali al netto delle spese necessarie per produrli. Per i professionisti in formazione presso le scuole di specializzazione tali spese possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nella tassa di iscrizione, nelle spese per i testi e gli altri materiali utilizzati ai fini didattici e, in generale, in tutte le spese sostenute per la frequenza dei corsi […]”.
Ci tengo a sottolineare quest’ultimo passo, in cui il Presidente accentua l’attenzione sulle possibile detrazione dall’importo della quota B. Sarà importante che ogni specializzando curi un registro personale delle spese effettuate per la propria formazione, con documentazione allegata (fatture, scontrini fiscali, ecc…). Se ci pensiamo bene, l’importo da detrarre nella dichiarazione risulterà decisamente consistente! Nella lettera del 19 giugno 2003 il Presidente ribadisce il concetto in modo più sintetico: “In merito al problema dei professionisti in formazione specialistica, dopo i chiarimenti in sede politica e in conseguenza del documento in discussione alla Camera dei Deputati (ORDINE DEL GIORNO di giovedì 19 giugno 2003 – 326° Seduta Pubblica), confermo il mio pieno interessamento affinché la categoria abbia il giusto e adeguato riconoscimento dell’attività svolta. In tale ambito mi adopererò perché la copertura previdenziale prevista dal D.Lgs. 368/1999, possa essere canalizzata verso la Fondazione E.N.P.A.M.. In ogni caso fino a quando non interverranno i provvedimenti idonei a dare attuazione al D.Lgs. 368/1999 e fino a quando gli specializzandi non avranno conseguito i contratti di formazione lavoro previsti dall’art. 37, con relativa disciplina anche nei risvolti previdenziali, nessun contributo è dovuto dai professionisti in formazione specialistica sui compensi percepiti […]”. Perciò, fino a quando non sarà entrato in vigore il famigerato D.L.368/99, non saremo tenuti a versare alcun contributo previdenziale per la quota B. E quando entrerà in vigore tale articolo? Ci sono molte controversie su questo punto, sul quale non entro nel merito. Per chi fosse interessato è possibile approfondire tale argomento sul sito dell’Associazione Medici Specialisti e Medici in formazione Specialistica della Comunità Europea (A.M.S.C.E., www.amsce.it) oppure sul portale www.specializzandi.org.
IL PORTALE INTERNET E.N.P.A.M. Concludendo questo sintetico documento sulla Fondazione E.N.P.A.M. non posso non rivolgere a tutti gli specializzandi l’invito a consultare il portale Internet www.enpam.it e ad eseguire la registrazione. Essa è effettuabile direttamente dal sito, e consta di due fasi: nella prima viene creato il nome utente; dopo aver inserito i propri dati e il codice personale E.N.P.A.M. (indicato su tutti i documenti inviati a domicilio) vengono forniti all’utente i primi quattro caratteri della password personale. Successivamente viene inviata a domicilio una lettera di conferma della registrazione, contenente gli ultimi quattro caratteri della password. Solo allora è possibile fare il login nel sito, momento nel quale eventualmente è anche possibile modificare la password alfanumerica fornita con una a proprio piacimento.
Si tratta dunque di un portale realizzato in modo completo, al quale ci si può registrare gratuitamente e tramite cui è possibile consultare i regolamenti della Fondazione, la legislazione, le news e molto altro. Inoltre, solo per gli utenti registrati (la registrazione è completamente gratuita) vi è la possibilità di consultare la propria posizione previdenziale (anagrafica, contributi, riscatti, pensioni, ecc…) oltre ad avere accesso, nella sezione “Rassegna Stampa” ad una quantità davvero enorme di contenuti e risorse di ogni tipo, dalle Gazzette Ufficiali, alla Rassegna Documentale, e molto altro.