Al Segretario Nazionale FASSID Area SNR
Dott. Corrado Bibbolino
Oggetto: richiesta email del 02/05/2016 – implementazione delle attività di tele radiologia e di radiologia domiciliare.
Con riferimento al quesito posto da codesto Sindacato, si evidenzia che la pratica della teleradiologia non sembrerebbe compatibile con quella della diagnostica per immagini tramite Risonanza Magnetica, in particolare poiché evidente il contrasto con quanto prescritto dagli “standards” di sicurezza in risonanza magnetica, di cui all’art. 2 del D.P.R. 542/94, i quali – punto E.3 ed appendice 1 dell’allegato 1 del D.M. Sanità 2/8/91 – attestano quanto di seguito, in sintesi, rappresentato:
1. la verifica anamnestica preventiva all’esecuzione degli esami RM è un atto obbligatorio, inderogabile, di esclusiva responsabilità del medico responsabile dell’esecuzione dell’esame. Il medesimo può delegare un altro medico al fine di vagliare preliminarmente le richieste, ma è a lui che spetta la predisposizione di tutte le misure atte ad individuare preventivamente e ad escludere dall’esame RM qualsiasi caso di controindicazione all’esecuzione dell’esame stesso. A tale scopo viene predisposto un opportuno questionario per l’interrogazione del paziente, in calce al quale il medico responsabile dell’esecuzione dell’esame è l’unico che deve apporre la firma, evidentemente così esprimendo formale benestare alla prestazione diagnostica: tale previsione, quindi, richiede la presenza fisica del medico stesso accanto al paziente.
2. Gli esami RM devono avvenire in presenza di almeno un medico esperto di diagnostica per
immagini.
Per quanto sopra, non si può non concludere che la presenza del medico responsabile della prestazione diagnostica si rende necessaria sia prima che durante l’esame RM.