L’intersindacale della Toscana ha diffidato tutte le aziende dall’uso indiscriminato della mobilità. Sotto il corpo centrale della diffida.
“Con la presente infine diffidiamo formalmente i singoli Direttori Generali dall’emanare disposizioni difformi da Leggi, Contratti e Norme Regionali relative alla mobilità, ivi compresa la mobilità interna d’urgenza ai sensi dell’art. 16 del CCNL del 10.02.2004, che recita testualmente: “Prescinde dall’incarico attribuito la mobilità interna di urgenza che avviene, nell’ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l’istituto della sostituzione di cui all’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000. La mobilità d’urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese all’anno solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità d’urgenza – ove possibile – è effettuata a rotazione fra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l’incarico loro conferito. Agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta l’indennità di trasferta prevista dall’art. 32 (N.B. ora art.80 CCNL 2016/2019) per la durata dell’assegnazione provvisoria“.