Con la sentenza n. 15275/14 depositata in data 06 marzo la Corte Suprema di Cassazione, sesta sezione civile, è tornata ad esprimersi sull’annosa questione del risarcimento spettante ai medici specializzandi.
La Corte, nello specifico, riprende il principio di diritto già espresso da Cass. n. 1917 del 2012, secondo cui: “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n.82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n.75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della L. n. 370 del 1999”.
La normativa dell’art. 4, comma 43, della Legge 12 novembre 2011, n.183 (Legge di stabilità 2012), inoltre prevede che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento di normative comunitarie, opera solo per l’avvenire “secondo il criterio generale fissato dall’art. 12 delle preleggi al codice civile, e, quindi potendo spiegare la sua efficacia rispetto ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore”.
La Corte ribadisce l’ulteriore seguente principio di diritto: “In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando l’art. 11 della Legge 19 ottobre 1999, n.370, con il quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale.” Inoltre, il Collegio conferma la mancanza di legittimazione passiva in capo alle Università, in quanto “il diritto degli specializzandi derivante dall’inadempimento delle note direttive, una volta ricondotto alla qualificazione datane da Cass. Sez. un. n. 9147 del 2009 e ribadita dalle già citate sentenze gemelle, non era in alcun modo configurabile, a livello di fattispecie giuridica astratta, nei riguardi dell’Università presso la quale il corso di specializzazione era stato frequentato in situazione di inattuazione delle direttive stesse.”
Sembra così delineato sul punto l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine al risarcimento del danno spettante ai medici per il periodo di tempo occorso al conseguimento del diploma di specializzazione. Si parte dalla sentenza n. 9147/2009 delle Sezioni Unite della Suprema Corte che individua nel danno patito dal medico specializzato una lesione derivante dal mancato recepimento di norme comunitarie cogenti per il nostro ordinamento. Da ciò deriva una responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica. Non trattandosi di una lesione riconducibile al principio del neminem laedere, ne deriva che il termine di prescrizione non è quello quinquennale bensì il termine ordinario decennale. Conseguentemente la giurisprudenza maggioritaria afferma che il diritto all’indennizzo in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari maturati fino al 1999 è soggetto alla prescrizione decennale a decorrere dal 27.10.1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della L. n. 370 del 1999, trattandosi di diritto al risarcimento dei danni da ricondurre allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria (sulla maturata prescrizione si vedano: Cass. 10813/11, Cass. 4538/12, Cass. 3279/2013).
La Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 02 settembre 2015, n° 17434 ha poi ritenuto meritevole di risarcimento il danno da mancata trasposizione nel diritto interno delle direttive nn. 362-363/75 e 82/76, anche per i corsi di specializzazione iniziati antecedentemente all’anno 1983, ancorché in corso alla data del 01.01.1983.
La proposta di legge DDL Senato 2400 introdurrebbe una sorta di interpretazione autentica ovvero una “sanatoria alternativa” che mal si concilia con la perentorietà dei termini di decadenza e prescrizione.
Con il disegno di legge si vuole in qualche modo sanare la posizione degli specializzandi mediante un “indennizzo forfettario” per contenere la spesa per lo Stato. Secondo questo progetto di legge il dies a quo andrebbe ravvisato al momento dell’esatta e corretta trasposizione delle direttive e non alla data del 27.10.1999 ovvero all’entrata in vigore dell’art. 11 della Legge. n. 370 del 1999.
Stante la circostanza che la prescrizione (eventualmente ancora non decorsa secondo detto disegno di legge) si interrompe con una messa in mora ogni iscritto potrà essere opportuno e conveniente inviare una diffida al fine di interrompere il decorso del termine in attesa di capire la “reale” portata del disegno in parola e di un più favorevole orientamento giurisprudenziale. E’ possibili scaricare il modello di diffida nell’area riservata ai soci SNR del sito cliccando in documenti.
Avv. Giovanni Pasceri
28 febbraio 2017