La decisione della Corte, assunta l’8 marzo scorso e depositata il 12 aprile, interviene in merito alla sentenza della Corte d’appello Trieste n. 125/2018 depositata il 15/10/2018, ribadendo la decisione della corte triestina.
“……La Corte territoriale, richiamata la disciplina progressivamente dettata dal legislatore in materia e gli orientamenti espressi da questa Corte, ha ribadito la distinzione tra la posizione del personale di radiologia – per il quale sussiste una presunzione assoluta di rischio radiologico – dalla posizione del restante personale, per il quale invece il riconoscimento dell’indennità postula l’accertamento della sussistenza di un rischio effettivo……..
……..La decisione impugnata, infatti, si è conformata al costante orientamento espresso da questa Corte in una nutrita serie di pronunce, nelle quali è stata affermata la necessità di operare una distinzione tra il personale medico e tecnico di radiologia – per il quale opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1, Legge n. 460/1988 – ed il restante personale, per il quale la spettanza dell’indennità presuppone la sussistenza di un rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di esposizione non occasionale, né temporanea, analoga all’esposizione del personale di radiologia ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 4795 del 26/03/2012 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 19819 del 28/08/2013 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 17116 del 24/08/2015 ; Cass. Sez. L – Sentenza n. 12432 del 21/05/2018 ), sussistenza il cui onere probatorio grava sul lavoratore che chieda l’indennità stessa (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 14836 del 07/06/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 17116 del 24/08/2015 ).”