Con il secondo e definitivo sì al ddl, l’Aula di Montecitorio ha licenziato il provvedimento – con 172 sì 99 voti contrari e 1 astenuto – che ora è legge. In 11 articoli definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. Si tratta di definire le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’autonomia differenziata nelle 23 materie indicate nel provvedimento.
E ora?
Il Governo viene delegato a determinare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, i Livelli Essenziali delle Prestazioni, mentre il trasferimento delle funzioni attinenti a materie riferibili ai Lep può essere deliberato soltanto successivamente alla definizione di tali livelli e ai relativi costi e fabbisogni standard (e comunque dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie).
Con una modifica approvata nel corso dell’esame da parte del Senato è stato specificato che tali risorse devono assicurare gli stessi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio nazionale, comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, mentre dovrà essere garantita l’invarianza della proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, insieme alla perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.