Non risponde di violazioni amministrative chi le commette in stato di necessità: annullate sanzioni per il mancato rispetto del d. lgs. 66/2003
L’orario di lavoro è regolamentato nel nostro ordinamento dal d. lgs. 66/2003, attuativo di direttive della comunità europea. La parte finale del decreto (articolo 18 bis) disciplina le sanzioni amministrative previste per il superamento dei limiti dell’orario di lavoro e per la mancata fruizione del riposo.
Nel mese di Settembre 2023, in seguito alle segnalazioni di un Sindacato autonomo, l’Ispettorato del lavoro di Bari è intervenuto sanzionando alcuni Direttori di UOC per il mancato rispetto del d.lgs. 66/2003.
Per le violazioni contestate ad alcuni Direttori di Strutture Complesse del Policlinico di Bari veniva comminata una multa complessiva di circa 37mila euro. Il verbale è datato 29 settembre 2023 ma il periodo preso in considerazione per valutare se fossero state rispettate le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro è compreso tra il giugno del 2021 e il settembre del 2022, quando era ancora in vigore lo stato di emergenza per la pandemia Covid.
Le violazioni contestate riguardavano sia la durata massima dell’orario di lavoro che la fruizione dei riposi giornalieri e settimanali.
Il Direttore dell’Unità Operativa di Pronto Soccorso e Medicina di Emergenza Urgenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari (uno tra i medici sanzionati) si è rivolto al Presidente della Repubblica denunciando, attraverso una lettera aperta, gli accadimenti. A seguito di questa segnalazione ed all’intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stati effettuati approfondimenti specifici sui fatti contestati e l’Ispettorato territoriale del lavoro di Bari ha disposto dapprima la sospensione, poi l’annullamento dei verbali di accertamento.
Preso atto della condizione di eccezionalità del periodo in cui venivano accertate le violazioni, dovuta allo stato emergenziale della Pandemia da Covid 19 in base all’articolo 4 della legge n. 689/1981 è stata esclusa la responsabilità della violazione amministrativa accertata in quanto verificatasi in uno «stato di necessità» del Paese (“ non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”).
Importante precisare inoltre che nel periodo dell’emergenza sanitaria pandemica vigeva una legge (Legge n. 27 del 24 Aprile 2020, art. 5 sexsies) che permetteva di derogare al tempo di lavoro massimo, a condizione che venisse comunque concessa al lavoratore una protezione adeguata (ovvero un periodo di riposo), secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente significative.
Sino all’annullamento delle sanzioni la vicenda ha destato molta indignazione da parte di medici, associazioni di medici ed ordini professionali. Può essere tuttavia utile decontestualizzare la vicenda dal periodo emergenziale in cui si è verificata per enfatizzare l’importanza di conoscere e rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di orario di lavoro.
Terminata l’emergenza sanitaria non sono state investite risorse per sopperire alle carenze strutturali degli organici medici, ne’ si è inteso intervenire sui tetti di spesa per il personale ed in molte realtà ospedaliere e territoriali si continua a ricorrere al lavoro straordinario per l’ordinaria organizzazione del lavoro. I medici dell’area radiologica, in particolare, poiche’ impegnati sia nelle reti dell’emergenza-urgenza sia nelle attività di recupero delle prestazioni diagnostiche saltate durante il periodo pandemico, continuano ad accumulare tantissime ore di straordinario. E’ molto importante nell’esercizio del lavoro straordinario retribuito con salario accessorio non valicare il perimetro delle norme che disciplinano l’orario in quanto eventuali sinistri se verificatisi nel corso di turni non conformi alle disposizioni del d.lgs 66/2003 non sarebbero coperti dalle polizze assicurative. Chi impone inoltre turni difformi da quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di orario di lavoro è soggetto a sanzioni amministrative non coperte dalle polizze. Il protrarsi del lavoro oltre i limiti imposti dalla legge oltre ad incidere negativamente sulla performance lavorativa ed a facilitare l’errore rappresenta infine un rischio non trascurabile in caso di infortunio sul lavoro, anche in itinere, poiché la stanchezza derivante da un orario di lavoro prolungatosi oltre i limiti previsti dalla normativa può essere considerato, in caso di evento infortunistico, causa o concausa dell’incidente.
In un prossimo futuro risulterà sempre più importante ricordare tutto questo in quanto la nuova manovra economica in cantiere finanzia il ricorso al lavoro straordinario, incentivandolo, ma non prevede uno straordinario piano di assunzioni, ne’ sinora si è manifestato un impegno ad eliminare i tetti di spesa per il personale, ormai anacronistici, che determinano il procrastinarsi del blocco del turn-over. I commissariamenti ed i piani di rientro cui sono soggette diverse regioni continuano ad “ingessare” i piani assunzionali nell’ottica della “minor spesa possibile” riducendo in maniera ancora più inaccettabile gli organici della stragrande maggioranza degli ospedali pubblici e dei servizi territoriali.
Ricordando che esistono dei riscontri giurisprudenziali in tema di risarcimento per mancato rispetto dei limiti di orario e per mancata fruizione del periodo di riposo (Corte di Cassazione, n. 16665 del 10 Settembre 2015 : “il lavoratore ha diritto a vedersi risarcito il danno biologico e non patrimoniale in caso di mancato rispetto di turni di riposo settimanale e giornaliero”) rappresenta una necessità sempre più inderogabile per i Medici Dirigenti conoscere le norme che disciplinano l’orario di lavoro ed esigerne il rispetto; in caso contrario ci schiereremmo con chi le calpesta o le ignora accettando profili di rischio non trascurabili. In questo contesto se tutti esigessero il rispetto delle norme sui riposi verremmo tutti quanti , come categoria, maggiormente rispettati, il nostro lavoro sarebbe maggiormente valorizzato e probabilmente il Legislatore si vedrebbe costretto a sbloccare i tetti di spesa per il personale.
In conclusione è necessario richiamare l’attenzione di tutti sulle norme vigenti in materia di orario di lavoro e sulle conseguenze che possono derivare dall’assegnazione e/o dall’accettazione passiva di turni non conformi alle disposizioni di legge che determinano eccessi lavorativi non rispettosi dei riposi in periodi in cui non vigono deroghe alle norme ed al di fuori di stati di necessità.
Antonio Saponaro, Consigliere Regionale SNR Puglia